Leggi sull'affido

Le Leggi che regolano l’Affidamento Familiare sono la legge n. 184/1983 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” modificata poi dalla legge n. 149/2001.

Proposte e opinioni sulla legge in materia di affido

Uno degli obiettivi degli “Amici della Zizzi” è quello di apportare delle modifiche alle legge n. 149/2001 soprattutto su 4 punti fondamentali:
1. PROMOZIONE dell’affidamento
2. MAGGIORE COPERTURA delle spese di affidamento
3. CREAZIONE DI UNA BANCA DATI NAZIONALE per l’affido
4. PENALIZZAZIONE per non aver messo in sicurezza il bambino

Art. 1 – PROMOZIONE DELL’AFFIDAMENTO

3. «Lo Stato, le regioni e gli enti locali (…) promuovono altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori.»

Questo non avviene quasi mai. Le persone non sanno bene cosa sia l’affido, lo conoscono per sentito dire, spesso lo confondono con i periodi di vacanze dei bambini stranieri per cure mediche. D’altra parte la legge non indica in quale misura debba essere fatta tale propaganda, così i comuni tendono a non spendere in promozione. Hanno tutto da guadagnarci: nessuna promozione significa pochissime famiglie affidatarie, significa meno personale da pagare per organizzare corsi o gruppi di auto-aiuto, meno bambini da dare in affidamento per mancanza di disponibilità, meno soldi da spendere per l’affido, più soldi da spendere per attività che abbiano maggiore visibilità e portino più voti. Sarebbe pertanto opportuno che campagne sociali di sensibilizzazione verso l’affido possano avvenire a livello nazionale e che ogni comune sia obbligato a tenere un corso costante di conoscenza dell’affido, ove possano partecipare non solo le famiglie che vogliano conoscere l’affido, ma anche famiglie che già lo praticano, in modo che si formi una sinergia ed un reciproco aiuto alla presenza di esperti del settore come psicologi, pedagogisti, giudici minorili, servizi sociali, associazioni che si occupino di minori.

Art. 5 – COPERTURA SPESE PER AFFIDAMENTO

4. «Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria».

I comuni si rifiutano spesso di portare avanti gli affidi, non pubblicizzano la possibilità di accogliere un minore per non sostenere i costi dell’affido (rette a famiglie e comunità, operatori del sociale). Ci sono dei comuni che realmente hanno difficoltà a pagare le rette alle famiglie e sopratutto alle comunità. Alcune Regioni intervengono, ma in maniera limitata. Lo Stato non interviene mai. La legge è chiara e dice che tutti gli enti devono contribuire, ma la cosa non avviene e quando avviene è sulla base della sensibilità della giunta o del singolo politico. Il divario sarà sempre maggiore perché quei bambini non aiutati oggi, saranno domani delinquenti e genitori abusanti.
La legge dovrebbe prevedere che ciascun comune, provincia e regione destinasse una percentuale dei propri bilanci a un fondo nazionale pro affido. Così facendo, le rette verrebbero pagate direttamente attingendo a questo fondo secondo tariffe prestabilite e uguali per tutti, sia al nord che al sud. Laddove il fondo non bastasse, lo Stato dovrebbe essere chiamato a coprire la quota mancante.
L’articolo 38 prevede che un affidamento non può fallire per motivi economici, ma accade molto spesso che un minore venga lasciato nel disagio per motivi economici.

Art. 40 – BANCA DATI

1. «Una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all’adozione.»

Non è prevista una banca dati per l’affidamento, ma solo per l’adozione. Essa è quanto mai necessaria. Molti i comuni che non hanno famiglie affidatarie, oppure piccoli comuni che hanno la disponibilità delle famiglie all’accoglienza di un minore, ma non hanno abbastanza minori da dare in affido. Con la presenza di una banca dati sia delle famiglie disponibili all’affido, sia dei bambini da dare in affidamento si realizzerebbe l’interesse del minore a trovare una famiglia che lo ami e lo rispetti in tempi brevi e con risultati assai migliori rispetto al presente.

Aggiungere alla legge – PENALIZZAZIONE

Per il comune che non metta in sicurezza un bambino allorché ne sia stato segnalato e accertato lo stato di disagio familiare o sia stato emesso un decreto di affidamento deve essere prevista la possibile imputazione penale per omissione di atti d’ufficio e maltrattamento a carico del sindaco, dell’assessore al sociale, dell’assistente sociale incaricata di seguire il caso e della sua responsabile.

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